Tecnologia\Web,privacy e l'altra faccia della luna

 

Il caso di Tiziana Cantone, citato all’interno del video di presentazione del tema settimanale, non è assolutamente isolato e pertanto neanche il primo. Trattasi infatti di una lunga catena di vicende che, indipendentemente dalla loro gravità, naufragano sul web. Alcune di esse vanno a far parte di ciò che rimane sulla bocca di tutti, e di cui ognuno, volente o nolente, sente parlare per moltissimi giorni. Questi casi sembrano quasi paragonabili alla duplice faccia della luna. Infatti, la parte che qualsiasi persona osserva, brillante e fissa nel cielo stellato, rappresenta le notizie delle quali si parla per diverso tempo e che comunque restano sempre aperte a nuovi dibattiti. Al contrario l’altra, nascosta ai nostri occhi e destinata da sempre all’oblio, simboleggia  tutto quello che il web oscura e di cui non si viene a conoscenza, ma che esiste.

Entrando nel merito dell’argomento, è noto che, con l’avvento dei media, le pratiche giudiziarie, le leggi ed i processi si siano complicati notevolmente, andando a creare un’altra branca apposita per il settore.

Da quanto afferma l’avvocato Francesca Bertini, esperta in diritto civile e internazionale, le sue competenze hanno funzione puramente riparatoria, dunque di risarcimento, in quanto vanno a compensare un danno che non può essere prevenuto.

L’affermazione su cui l’avvocato si sofferma è che, secondo la legge italiana, sia possibile rimuovere una qualsivoglia informazione dal web, nel caso in cui questa sia stata diffusa senza il proprio consenso.

Questo processo consente a chi lo richiede di ricevere un efficace servizio di eliminazione del dato indesiderato. Ma è proprio così? In realtà, purtroppo, si opera solamente in modo tale da nascondere l’informazione e non renderla reperibile ad altre persone, nonostante questa si trovi ancora sul web e nel medesimo luogo di prima. Il reato dunque permane, in quanto vi è qualcuno che ha fornito a terze parti (in particolare a chi vi si trova dietro) un’informazione non autorizzata.

A questo si aggiunge il fatto che i social network siano in collaborazione solo con enti come la polizia giudiziaria (polizia postale). Difatti, nel caso in cui un avvocato dovesse cercare il fornitore di tali dati illeciti, non riuscirebbe ad ottenere alcuna certezza dal social, se non avviando proprio contro quest’ultimo una causa, la quale finirebbe con l’allungare enormemente i tempi.

Le identità dei profili coperti da nickname sono inoltre molto più difficili da rintracciare di quanto non lo siano quelle di chi possiede un profilo facebook, tarato (in teoria) sulle vere generalità dell’iscritto. Se postare immagini di sconosciuti che aspettano la metropolitana si considera reato nonostante pochi ne siano a conoscenza, registrare una lezione tenuta in classe (e con questo riprendo quanto detto nel tema settimanale) non è perseguibile fintanto che l’informazione non viene diffusa ad altre persone.

In conclusione, la responsabilità di cui deve farsi carico un giovane al giorno d’oggi è sicuramente maggiore rispetto a quella di un ragazzo del passato, poiché non solo deve avere l’obbligo morale di soppesare le informazioni che posta e condividere solo quelle ottenute secondo vie legali, ma spesso deve guardarsi dall’essere ripreso e, in caso, dal non pronunciare le parole sbagliate o compiere certi tipi di atti, che potrebbero essere usati contro di lui.



       

        DOC 1.    Cosa succede quando si denuncia la presenza online di materiale che ci riguarda? I nostri dati, per esempio, non spariscono mai. E i social non collaborano. Un'avvocato ci spiega cosa possiamo fare.   

Migliaia di click. Decine di sguardi. Tante morbosità. E poi i commenti, i giudizi e il peso insopportabile di un perpetuo processo virtuale. Tiziana Cantone aveva fatto di tutto per cancellare per sempre la sua identità da quando, nella primavera del 2015, un suo video privato, girato nell’intimità di un rapporto sessuale, era finito in Rete senza il suo consenso. Soffocata da un’orda di insulti, aveva deciso di annegare il suo pianto tentando un primo suicidio. È riuscita a togliersi la vita il 13 settembre, prendendo un foulard e impiccandosi nello scantinato di casa sua.

Il caso di Tiziana Cantone non è il primo a finire su Internet.

avvocato Francesca Bertini, esperta in diritto civile e internazionale ha cercato di chiarire a quali sono le modalità più efficaci per difendersi da azioni di questo tipo: «Purtroppo la realtà è che, in questa materia, il diritto ha una funzione puramente riparatoria: serve solo ed esclusivamente a risarcire un danno che però è impossibile prevenire».

 

DOC 2.

NON ESISTONO NORME APPLICABILI SOLO ALLA RETE

l’avvocato Bertini, «il diritto italiano ammette e prevede degli strumenti per l’ottenimento di alcuni provvedimenti che consentono alla vittima di chiedere l’immediata rimozione da internet, o dal social network, a seconda di dove l’abbia registrato, dei contenuti pubblicati illecitamente, o contro la sua volontà, senza la sua autorizzazione». Questo provvedimento, efficace di per sé, consente alla vittima di rivolgersi a un giudice e di ottenere un’immediata eliminazione dei dati pubblicati illecitamente.

I DATI NON SPARISCONO MAI

L’avvocato poi spiega che la cancellazione del materiale, però, non comporta una reale distruzione dei dati che rimarranno, invece, per sempre di proprietà del social network che li avrà, in qualche modo, ospitati: « Il fatto che Facebook o Twitter rimuova un video temporaneamente o non lo renda accessibile, non significa che non sia lì. Quindi, comunque, il reato permane perché qualcuno ha dato a terzi un contenuto che non era autorizzato a fornire. Perciò anche se il sito provvederà a rimuoverlo, l’illecito non si sarà concluso».


DOC 3.

I SOCIAL NETWORK NON COLLABORANO

non-collaborazione da parte del social network «Il social collabora soltanto con gli organismi di polizia giudiziaria, come la polizia postale, quindi se un avvocato chiede che vengano forniti i dati che identificano il soggetto che ha pubblicato illecitamente non avrà risposta e dovrà, anzi, agire nei confronti del social stesso per ricevere quel tipo di risposta, amplificando così i tempi della giustizia, i costi per la vittima e rendendo fortemente improbabile la scelta di agire da parte della vittima».

NESSUNO CONOSCE QUESTI ILLECITI

illecito tutto social, nuovo nel diritto,

Postare immagini in Rete di sconosciuti fermi alla metropolitana, ad esempio, è una condotta che il nostro ordinamento non ha mai percepito come un vero reato «ma lo è a tutti gli effetti e nessuno ne è consapevole» conclude l’avvocato. Che spiega, inoltre, l’enorme difficoltà nel perseguire i soggetti coperti da nickname: «I profili celati da nickname rendono quasi impossibile la ricerca di un’unica responsabilità».
Ulivi Giacomo

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